Statuto del Circolo Bidierre

Società Cooperativa a Responsabilità limitata

(Modificato ed approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 21 giugno 2021)

Art .1 – COSTITUZIONE

Il presente Statuto costituisce e regola il “Circolo Bidierre Società Cooperativa“, già in precedenza denominato “Circolo UniCredit Banca di Roma – Società Cooperativa a responsabilità limitata”, ispirandosi a principi mutualistici e di solidarietà ed alle norme introdotte dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n° 6 e ss.mm.ii.
La società sceglie il modello della cooperativa a mutualità prevalente
Nei successivi articoli del presente Statuto e nel regolamento la Società Cooperativa a r.l. potrà essere per comodità anche denominata CIRCOLO.

Art. 2 – SCOPI

Il Circolo:
promuove ed attua tramite i propri organi statutari nonché tramite Sezioni e Circoli Territoriali (provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali e/o sovranazionali), appositamente costituiti, le iniziative dirette ad assicurare ai soci ed ai loro familiari e/o conviventi un sano e proficuo impiego del tempo libero, nonché un miglioramento della qualità della vita.
Ad alcune limitate iniziative potranno partecipare anche soggetti terzi nel rispetto dei criteri della mutualità prevalente, con le modalità e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Ai fini di cui sopra, il Circolo

  1. promuove, organizza e gestisce attività educative, di istruzione, di ricreazione, di beneficenza, di assistenza sociale, intellettuali, artistiche, culturali, sportive e similari;
  2. realizza attività di servizi nell’ambito del turismo quali l’ideazione, la promozione, la produzione, l’organizzazione, la realizzazione, la commercializzazione e la gestione di pacchetti turistici, viaggi e soggiorni a scopo culturale e turistico in Italia ed all’estero;
  3. collabora con terzi, come agenzie di viaggio e turismo e Tour Operator, per la realizzazione di pacchetti viaggio;
  4. produce e pubblica guide, carte, opuscoli, materiale didattico e informativo, in proprio o in collaborazione con case editrici;
  5. gestisce qualsiasi altro mezzo di informazione (grafica, stampa, siti internet, foto, spot e messaggi pubblicitari, cartellonistica ed insegne, ecc.) atto a favorire lo sviluppo e la conoscenza delle attività della cooperativa, mediante l’utilizzo di nuove tecnologie e comunicazioni telematiche;
  6. organizza e sponsorizza eventi o manifestazioni di grande richiamo culturale, sportivo, scientifico, artistico, naturalistico con particolare riferimento a convegni, congressi, conferenze, spettacoli, concerti, mostre, fiere e altre attività in Italia e all’estero;
  7. crea e/o partecipa ad associazioni, fondazioni od altri enti- in Italia e all’estero – e ad iniziative aventi scopi connessi con l’attività della Cooperativa
  8. assume rapporti di libera collaborazione con imprese di assicurazioni, con broker, società di brokeraggio, agenzie assicurative, fondi sanitari e associazioni, centri assistenza fiscale e pensionistica;
  9. stipula accordi con enti privati e pubblici allo scopo di offrire ai propri soci prodotti e servizi a prezzi ribassati rispetto al mercato.

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi e le attività riservate ex art. 106 del D.L. 385/93.
Per il conseguimento dell’oggetto sociale, si avvale della collaborazione dei soci e dell’apporto di lavoro di dipendenti non soci; la cooperativa inoltre potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati. Il Circolo, in particolare, potrà compiere tutte le operazioni a ciò necessarie, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, contrarre obbligazioni anche cambiarie, sottoscrivere fideiussioni e avalli, stipulare contratti anche bancari e compiere quanto altro necessiti, anche se qui non specificato.
Il Circolo potrà, inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione:

  1. aderire a cooperative o consorzi di cooperative, ad enti di promozione sportiva, a federazioni sportive affiliate al CONI e ad altre associazioni che perseguano finalità e/o attività analoghe o comunque coerenti con quelle del Circolo;
  2. stipulare convenzioni con enti pubblici o privati
  3. partecipare ad iniziative – anche con oblazioni od interventi finanziari – conformi al proprio scopo sociale o comunque affini o complementari ad esso o dirette al rafforzamento della cooperazione in generale;
  4. costituire fondi o contribuire con la propria attività e con ogni mezzo allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento del Circolo.

Art. 3 – SEDE E DURATA

La Sede della Cooperativa è in Roma.
La Società potrà istituire sedi periferiche secondarie e/o decentrate, filiali ed agenzie.
La durata è fissata al 31 dicembre 2050 (duemila cinquanta), ma potrà essere variata per deliberazione dell’Assemblea straordinaria, a norma di legge.

Art. 4 – SOCI

Il numero dei Soci è illimitato. I Soci si distinguono in:
Soci ordinari – Soci onorari – Soci finanziatori

a) Soci ordinari

  • i dipendenti in servizio, pensionati o in esodo delle società già facenti parte dell’ex gruppo Banca di Roma, nonché i loro familiari
  • i dipendenti di aziende di natura bancaria, finanziaria e assicurativa e di imprese o enti che abbiano stipulato una convenzione con il Circolo, nonché soggetti diversi che condividano principi mutualistici e gli scopi sociali.

I soci godono di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo.
Non possono avere la qualifica di socio i dipendenti della cooperativa.

b) Soci onorari

Possono diventare soci onorari – previa delibera presa a maggioranza di due terzi del Consiglio di Amministrazione – personalità del mondo sociale ed economico, nonché persone che si siano distinte per meriti particolari o che abbiano apportato ai soci e/o al Circolo dei significativi benefici. I soci onorari sono esenti da ogni e qualsiasi contribuzione.

c) Soci finanziatori

Chiunque può essere ammesso – previa delibera presa a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione – come socio finanziatore per sottoscrivere quella parte del capitale sociale destinato agli scopi previsti al numero 4. dell’art. 2 del presente Statuto, nel rispetto del limite minimo stabilito dal successivo art. 7 e del limite massimo previsto dalla legge.
Il voto attribuito al socio finanziatore sarà uno, qualunque sia l’ammontare del conferimento, e comunque nei limiti previsti dalla Legge che prevede di non attribuire ai soci finanziatori oltre 1/3 dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea Generale.
Chi interessato ad associarsi dovrà proporre domanda scritta al Consiglio di Amministrazione del Circolo, il quale deciderà a maggioranza sull’ammissione, dopo aver verificato che ne sussistano i presupposti. Dell’ammissione viene data notizia all’interessato. L’acquisto della qualità di socio si produce con l’avvenuta annotazione nel libro dei soci.
Il provvedimento che rigetta la domanda di ammissione del socio deve essere motivato e comunicato all’interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dalla data della domanda stessa.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della prima convocazione utile.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci
Il nuovo socio ammesso deve corrispondere, oltre all’importo della quota sociale sottoscritta (di cui al successivo art. 7), un sovrapprezzo da determinarsi dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, in base alle risultanze dell’ultimo bilancio o della situazione economica in corso ovvero delle comprovate necessità finanziarie del Circolo.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

  • essere informati dal Consiglio d’Amministrazione sugli affari sociali della cooperativa.
  • intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto;
  • usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
  • prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede della Società, durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea.

Hanno inoltre il dovere di:

  • partecipare al capitale sociale, versando la quota sociale richiesta all’atto dell’ammissione a socio e concorrere, nella concezione mutualistica, alle spese di gestione versando puntualmente il contributo annuale nella misura e modalità definite dall’Assemblea.
  • rispettare le disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti previsti, nonché le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
  • comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo, mail e telefono/cellulare e/o l’eventuale perdita dei requisiti necessari alla qualità di socio.

Art. 6 – CESSAZIONE DEI SOCI

Il rapporto sociale si scioglie per morte, per recesso o per esclusione.
I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, in caso di perdita dei requisiti per l’ammissione e in caso di impossibilità di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale.
Spetta all’organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione innanzi al competente Tribunale.
Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell’esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato novanta giorni prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell’esercizio successivo in caso contrario.
L’esclusione del socio viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

  1. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti – personali o derivanti dalla Società, Ente, Istituzione di appartenenza – per l’ammissione;
  2. che, riportando condanne penali definitive per reati contro il patrimonio, la morale o l’inviolabilità della persona, danneggi l’immagine o l’attività del Circolo;
  3. che svolga attività in contrasto o concorrenti con quelle del Circolo;
  4. che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti previsti, oppure le deliberazioni assunte dagli organi competenti;
  5. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell’organo amministrativo;
  6. che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso il Circolo;
  7. che leda il buon nome e/o l’onorabilità della cooperativa e/o dei suoi organi o la fiducia degli altri soci nei confronti della cooperativa o dei suoi organi;
  8. che si trovi o venga a trovarsi nelle condizioni previste dagli 2286, 2288, 2524 cod. civ.

Nei casi d) – e) – f) il socio inadempiente sarà invitato, a mezzo lettera raccomandata a.r., a mettersi in regola e l’esclusione potrà aver luogo solo dopo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.
Contro l’esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale competente nei termini di legge.
L’esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall’annotazione nel libro dei soci. In caso di opposizione l’annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l’esaurimento del procedimento di opposizione.
Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante lettera raccomandata a mano con ricevuta di consegna.
Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l’eventuale diniego da parte della Cooperativa.
La perdita della qualifica di socio va annotata nel libro dei soci.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 7 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è illimitato ed è costituito da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00) cadauna.
Ogni socio potrà essere titolare di una sola quota.
Le quote non sono cedibili né trasmissibili all’infuori dei casi previsti dallo Statuto e non possono essere sottoposte a pegno o altro vincolo.
Quella parte di capitale sociale destinata agli scopi previsti al n.4. dell’art. 2 dello Statuto è suddivisa in quote, ciascuna del valore di Euro 100 (cento).
Queste ultime sono trasferibili con la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione. Tale parte del capitale sociale rappresentata da quote sarà contabilmente tenuta distinta dal capitale sociale rappresentato da quote. La remunerazione delle quote dei soci sovventori e/o di cooperazione è di due punti maggiore di quella massima consentita dalla legge per le quote dei soci effettivi e deve essere sempre corrisposta dopo aver soddisfatto a quanto previsto dalle lettere a) e b) dell’art. 14 del presente Statuto, entro i limiti di disponibilità degli avanzi di ciascun esercizio.

Art. 8 – CONTRIBUTO ANNUALE

L’Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle risultanze dell’ultimo bilancio o della situazione economica in corso, ovvero delle comprovate necessità del Circolo, determinerà il contributo annuale, che ogni socio dovrà corrispondere al Circolo stesso, onde concorrere alle spese di gestione per il raggiungimento degli scopi sociali. Il contributo può essere versato in unica soluzione o ripartito in quote mensili.

Art. 9 – RIMBORSO QUOTA CAPITALE SOCIALE

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato e del sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità sociale ove versato e non capitalizzato, oltre ai dividendi già maturati, decurtato delle perdite imputabili al capitale in proporzione alle quote possedute, sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.
Il rimborso, salva la possibilità per la cooperativa di ritenere quanto necessario a copertura di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile nei confronti del socio, sarà effettuato allo scadere dei centottanta giorni successivi all’approvazione del bilancio.
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria.
In ogni caso i soci receduti o esclusi o gli eredi, rispondono verso il Circolo per il pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo nei confronti del Circolo medesimo.

Art. 10 – MUTUALITÀ PREVALENTE

Alla cooperativa essendo a mutualità prevalente, si applica l’art. 2514 c.c., con la conseguenza che sono applicati i seguenti divieti:

  1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire tutte le riserve, comunque formate, sotto qualsiasi forma, tra i soci durante la vita della Società ed all’atto del suo scioglimento, ai sensi della vigente normativa.

Art. 11 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio del Circolo è costituito:

  • dal capitale sociale, di cui all’art. 7;
  • dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, di cui all’art.14e con le quote sociali eventualmente non rimborsate, di cui all’art. 9;
  • da ogni altro eventuale fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
  • da ogni bene mobile e/o immobile di cui è o divenisse titolare;
  • da qualsiasi altra riserva indivisibile

Art. 12 – ENTRATE

Le entrate sono costituite:

  • dai contributi annuali di cui all’art. 8;
  • dai contributi che, di volta in volta, perverranno dai soci finanziatori;
  • dagli interessi sui depositi di qualsiasi genere accesi a nome del Circolo;
  • da altre entrate che comunque dovessero verificarsi a favore del Circolo

Art. 13 – BILANCIO

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, al quale verrà allegata la prescritta relazione sull’andamento della gestione sociale

Art. 14 – RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

L’utile netto di ciascun esercizio risultante dal bilancio approvato dall’Assemblea ordinaria viene così ripartito:

  1. alla riserva legale, una quota pari almeno al 30%;
  2. ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell’art. 8 della legge 31 gennaio 1992 n° 59, la quota percentuale prevista dalla legge;
  3. alle riserve indivisibili di cui all’Art. 2545 del c.c.;
  4. alla remunerazione delle quote dei soci finanziatori e/o delle quote di partecipazione cooperativa
  5. il residuo a scopi mutualistici da determinarsi dall’Assemblea ordinaria, la quale può sempre deliberare che la totalità degli utili sia devoluta alla riserva straordinaria o alla formazione di altre speciali riserve o fondi, comunque indivisibili.

Art. 15 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali della cooperativa sono i seguenti:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio di amministrazione
  • Collegio sindacale
  • Collegio dei probiviri

Art. 16 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L’assemblea generale dei soci è ordinaria o straordinaria ed è convocata nei casi e modi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto e deve essere preceduta dalle assemblee separate, salvo quanto previsto dall’art 16 bis.
L’assemblea generale si compone dei delegati, anche di minoranza, espressi dalle assemblee separate; possono assistere senza diritto di voto, anche i soci non delegati che abbiano partecipato a queste ultime.
I delegati, in caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare possono farsi rappresentare all’assemblea da uno dei sostituti già indicati dall’assemblea separata, che non si trovi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 2372 c.c., secondo le modalità previste dal successivo art. 17.
L’assemblea generale, ordinaria o straordinaria, è convocata almeno sette giorni dopo la data fissata per la prima convocazione delle Assemblee separate – ove previste – mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal comune in cui ha sede la società, la data e l’ora di prima e seconda convocazione, distanziate fra loro di almeno 24 ore.
L’avviso di convocazione andrà pubblicato presso la Sede legale della cooperativa e, in via aggiuntiva ed integrativa, comunicato ai soci, attraverso l’utilizzo di strumenti telematici (mail, sito internet, social) laddove possibili, ed eventualmente di ogni altro strumento ritenuto utile allo scopo.

Art. 16 bis – ASSEMBLEA IN VIA TELEMATICA

L’assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche in via telematica e il voto può essere dato per corrispondenza, ovvero mediante mezzi di comunicazione elettronica e/o telematica, con le modalità che saranno indicate dal Consiglio di Amministrazione.
In questi casi l’assemblea si svolgerà in unica sessione, ovvero senza la preventiva tenuta delle assemblee separate e per l’approvazione saranno necessari i quorum previsti dall’art. 20 per la seconda convocazione.
All’assemblea così convocata partecipano, con diritto di voto, tutti i soci iscritti da almeno da 90 giorni e in regola con i versamenti.
L’avviso di convocazione dovrà precedere di almeno quindici giorni la data fissata per la convocazione e contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora di convocazione e le modalità di voto.
Ogni socio, in possesso dei requisiti indicati potrà esprimere il proprio voto e pertanto non è contemplata la possibilità che lo stesso rilasci o riceva deleghe.

Art. 17 – ASSEMBLEE SEPARATE

Le Assemblee separate vengono svolte presso le sedi dei Circoli Territoriali, nelle città o regioni ove risiedono più di 250 soci, almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea generale.
Deliberano sulle stesse materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea generale, oltre a nominare i delegati per l’assemblea generale.
Nelle zone in cui risulti cospicua la presenza di soci, saranno indette più Assemblee separate da tenersi nelle sedi che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l’ammontare della quota posseduta purché risulti iscritto nel libro dei soci almeno 90 giorni prima dell’adunanza e sia in regola con i versamenti e che risieda nella zona territoriale indicata. Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di 10 Soci; le deleghe sono menzionate nel processo verbale e conservate fra gli atti sociali. La delega non può essere rilasciata in bianco ma deve contenere il nome del rappresentante e di un sostituto, che può sostituire il primo quando sia impossibilitato a presenziare all’assemblea; non possono essere delegati gli amministratori o i sindaci.
La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.
Le Assemblee separate sono convocate secondo le modalità indicate nel precedente art. 16.
Le Assemblee separate sono presiedute da un Consigliere di Amministrazione opportunamente delegato o da un socio eletto dall’Assemblea e sono validamente costituite con le maggioranze indicate nell’art.20
Ciascuna Assemblea nomina i soci delegati a partecipare all’assemblea generale e un numero adeguato di sostituti, nella misura di un delegato effettivo ogni 100 soci presenti o frazioni.
Ciascun delegato rappresenta il complesso dei soci dell’Assemblea separata proporzionalmente e con vincolo di mandato, ed esprime i voti favorevoli, contrari e astenuti relativi a ciascuna deliberazione, risultante dal verbale dell’Assemblea e dalla delega sottoscritta dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea separata.
Per ogni deliberazione dell’Assemblea generale il computo dei voti sarà fatto sommando i voti favorevoli, contrari e astenuti riportati nelle singole Assemblee separate, quali risultano dai processi verbali delle Assemblee separate, convalidati dai delegati.

Art. 18 – ASSEMBLEE – MATERIE

L’assemblea dei Soci è Ordinaria o Straordinaria.
L’Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e in tutti i casi previsti dalla legge, oppure su richiesta di almeno un decimo dei soci. I richiedenti devono indicare le materie da trattare e l’Assemblea deve essere convocata per un giorno compreso nei quaranta giorni dalla data della richiesta
Spetta all’Assemblea Ordinaria:

  • eleggere le cariche sociali, secondo le indicazioni dell’art. 21;
  • approvare il Regolamento per le elezioni delle cariche sociali;
  • eleggere fra i soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Comitato Elettorale formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri effettivi e 3 supplenti;
  • determinare il compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci);
  • approvare il bilancio annuale, con relative relazioni, e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
  • approvare la relazione annuale circa il proseguimento dello scopo sociale e l’attività sociale effettivamente svolta;
  • approvare i programmi annuali e pluriennali dell’attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
  • stabilire il limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della Cooperativa;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Sono riservate all’Assemblea Straordinaria:
le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento o la trasformazione della Cooperativa, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri, nonché su tutte le materie espressamente attribuite dalla legge alla sua competenza (2365)

Art. 19 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno dal C.d.A., entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea ordinaria, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed in relazione alle attività e alle modalità operative da svolgere anche tramite l’impiego di apposite organizzazioni di service esterne, elegge tra i Soci effettivi, il Comitato Elettorale. Il Comitato dovrà essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri effettivi, più tre supplenti.

Art. 20 – ASSEMBLEE – DELIBERAZIONI

Nell’Assemblea generale hanno diritto di voto i delegati delle assemblee separate ed è presieduta dal Presidente o, qualora assente od impossibilitato, dal Vice Presidente o da altro Consigliere di Amministrazione del Circolo, secondo l’ordine di cui all’art. 20 del presente Statuto, oppure, in mancanza, da un socio designato dalla maggioranza dei presenti in Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea apre i lavori, pone in discussione gli argomenti all’ordine del giorno, regola il dibattito, stabilisce le norme per le votazioni palesi, chiude, infine, i lavori dell’Assemblea.
L’Assemblea su indicazione del Presidente nomina, tra i presenti, il Segretario per la stesura del verbale ed, occorrendo, almeno due scrutatori.
Se il verbale dell’Assemblea è redatto da un notaio, questi fungerà da Segretario. Il verbale dell’Assemblea straordinaria dovrà essere sempre redatto da un notaio, il quale fungerà da Segretario.
Nel verbale delle Assemblee separate devono essere riportati dettagliatamente i risultati dello scrutinio delle votazioni, con indicazione del numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti ottenuti da ciascuna proposta.
L’Assemblea Ordinaria, sia generale che separata, è validamente costituita e delibera, in prima convocazione, secondo le previsioni di cui all’art. 2368 – 1° comma c.c. e in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente.
L’Assemblea Straordinaria, sia generale che separata, è regolarmente costituita in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati almeno il 10% degli aventi diritto al voto, In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza del 3% degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci partecipanti personalmente e dei delegati, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente

Art. 21 – ELEZIONE DEGLI ORGANI

Tutti i soci sono eleggibili negli organi statutari, secondo quanto previsto nel presente Statuto a condizione di essere iscritti al Circolo da almeno 90 giorni.
L’elezione degli organi sociali sarà effettuata dai soci con voto segreto, espresso per corrispondenza ovvero anche mediante altri mezzi di comunicazione elettronica e/o telematica, secondo le determinazioni che l’Assemblea dei soci di volta in volta riterrà più opportune.
Per le elezioni degli organi statutari valgono le norme del presente Statuto e del Regolamento Elettorale
Non potrà inoltre candidarsi chi non sia in regola con i pagamenti o abbia subito nel triennio precedente un provvedimento del Collegio dei Probiviri
I candidati alla elezione quali membri del Consiglio di Amministrazione potranno presentare la loro candidatura per il Collegio unico Nazionale.
Le candidature per il Consiglio di Amministrazione possono essere presentate esclusivamente mediante liste formate da un numero massimo di otto persone. Potrà essere votata una sola fra le liste presentate.
Per i componenti dei collegi dei Sindaci e dei Probiviri le candidature sono esclusivamente singole.
Non sono ammesse candidature per concorrere contemporaneamente per l’elezione in più organi.
I soci che intendono avanzare la propria candidatura, per l’elezione in uno degli organi statutari, debbono presentarla per iscritto al Comitato Elettorale, i cui membri non sono eleggibili in nessun organo statutario.
Il Comitato elettorale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti necessari in base a quanto di seguito stabilito, dando a ciascun interessato comunicazione scritta dell’accettazione, ovvero dell’impossibilità di partecipazione a dette elezioni.
Considerata la particolarità dei ruoli gestionali e delle derivanti responsabilità amministrative che si andranno ad assumere in seno alla società cooperativa a responsabilità limitata, i soci che desiderano avanzare la candidatura, contestualmente alla stessa dovranno fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio – autocertificazione – attestando sotto la propria responsabilità l’inesistenza delle condizioni di ineleggibilità ex art. 2382 c.c. e di essere in possesso degli speciali requisiti previsti dall’art. 2387 cc.
Nella elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si intendono eletti i componenti della lista più votata e, in ordine di successione e di anzianità, i componenti delle liste successive alla prima.

Art. 22 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione del Circolo è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un massimo di 13 membri, cui possono aggiungersi massimo altri 2, riservati esclusivamente ad eventuali soci finanziatori.
L’Assemblea delibera in merito al numero degli amministratori e alla retribuzione ex art 2389 cc.
Il Consigliere non può ricoprire altre cariche in strutture centrali o periferiche del Circolo stesso.
I Consiglieri non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
In caso di cessazione di uno o più Consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione, a norma di legge e nel rispetto delle modalità di elezione, rispettivamente con il più anziano dei non eletti della lista classificatasi seconda o, a seguire, della eventuale terza.
La relativa ratifica avverrà previa verifica della sussistenza di tutti i criteri richiesti all’atto della candidatura.
Il consigliere che risulti assente ingiustificato per tre sedute di seguito o che, comunque, non partecipi alle riunioni del Consiglio per un anno, sarà considerato decaduto e sostituito secondo il criterio più sopra indicato.
Qualora, nell’arco del triennio del mandato del Consiglio, venisse a mancare la metà più uno dei Consiglieri originariamente eletti, l’organo amministrativo dovrà intendersi decaduto ed il Presidente dovrà immediatamente convocare un’Assemblea dei soci per indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – CONSIGLIO – RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni trimestre, o ove ne facciano motivata richiesta almeno cinque membri del Consiglio stesso, oppure il Presidente del Collegio dei Sindaci o due Sindaci.
Il Presidente fissa l’ordine del giorno e coordina i lavori, provvedendo affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno.
È consentita la partecipazione alle riunioni in via telematica, anche mediante videoconferenza o con collegamento telefonico o altro mezzo.
I Consiglieri devono essere convocati mediante comunicazione scritta anche via e-mail, fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in casi di particolare urgenza il suddetto termine potrà essere ridotto a 2 giorni e la comunicazione potrà essere data anche a mezzo telegramma, fax o e–mail.
In relazione alle materie trattate, potranno essere invitati a partecipare, con funzione consultiva, i componenti del Collegio dei Probiviri, i Segretari dei Circoli Territoriali o consulenti esterni.
Della convocazione del Consiglio si dovrà dare comunicazione, negli stessi termini, ai Sindaci.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta degli amministratori presenti. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, ad esclusione di quanto espressamente previsto nello Statuto.
Di ogni seduta del Consiglio viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Gli estratti delle deliberazioni sono certificati conformi dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario o dal Vice Segretario

Art. 24 – CONSIGLIO – POTERI

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Circolo ed ha tutte le facoltà per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per Statuto espressamente riservati all’Assemblea, nonché per la regolamentazione delle attività centrali e territoriali.

In particolare è compito del Consiglio di amministrazione

  • convocare l’Assemblea ed eseguire le delibere assembleari;
  • redigere il bilancio e la relazione di cui all’art. 2428 c.c.;
  • tenere l’archivio soci e i libri sociali (delle obbligazioni, verbali assemblee, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché degli strumenti finanziari;
  • eseguire le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale;
  • assumere le determinazioni in ordine all’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
  • formulare i piani strategici, industriali e finanziari;
  • deliberare e/o ratificare le decisioni del Comitato Esecutivo in merito all’ammissione e alla cessazione di soci;
  • deliberare in merito all’acquisto o al rimborso di quote della società
  • autorizzare o negare il trasferimento della quota sociale;
  • intimare il pagamento delle quote e dei debiti ai soci;
  • esaminare, approvare o respingere le richieste di recesso dalla società;
  • pronunciare l’esclusione del socio;
  • disporre in merito alla liquidazione della quota al socio uscente.
  • stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ivi compreso l’acquisto, l’alienazione, la permuta e la locazione di beni mobili e immobili e di diritti reali sui medesimi;
  • costituire o partecipare a società, anche non cooperative o associazioni allo scopo di attuare le finalità previste dall’oggetto sociale;
  • osservare le altre attribuzioni ad esso riservate dalla legge e dall’atto costitutivo;
  • assumere personale;

Il Consiglio è competente per la istituzione e la variazione delle Sedi periferiche, secondarie e/o decentrate, filiali ed agenzie.
Il Consiglio può conferire cariche o incarichi onorari.
Il Consiglio, infine, elegge al proprio interno il Comitato Esecutivo del quale avvalersi per la gestione ordinaria del Circolo, secondo apposito Regolamento approvato dal Consiglio stesso

Art. 25 – CONSIGLIO – COMITATO ESECUTIVO – DELEGHE – PROCURE

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.
Il Consiglio elegge altresì fra i suoi membri il Segretario con funzioni di Direttore e il Vice Segretario, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento con le funzioni di cui al successivo art. 27
Il Consiglio di Amministrazione inoltre elegge, nel suo ambito, il Comitato Esecutivo, composto da un numero di membri inferiore alla metà dei componenti il Consiglio stesso. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto le cariche elette al I e II comma del presente articolo.
Al Comitato Esecutivo spetta la gestione ordinaria del Circolo, nell’ambito delle direttive e delle linee strategiche stabilite dal Consiglio stesso, come da apposito Regolamento.
Il Consiglio può conferire al Comitato Esecutivo ulteriori specifiche attribuzioni.
Il Comitato Esecutivo si riunisce – di norma – almeno una volta al mese. Per le sue riunioni valgono tutte le previsioni di cui all’art. 23, in quanto applicabili.
Il Consiglio può altresì delegare parte delle proprie attribuzioni ai suoi membri, consiglieri delegati, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dal Consiglio stesso.
Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Il Consiglio può nominare procuratori speciali e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, i poteri, le mansioni ed eventualmente i compensi.
Le deliberazioni dei Comitati tecnici devono essere trascritte in apposito libro da tenersi senza particolari formalità ma in modo tale che sia possibile la sua verifica, in ogni momento, da parte dei membri del Consiglio e dei Sindaci.

Art. 26 – PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE – POTERI

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale. In sua assenza o impedimento detti poteri di firma e di rappresentanza spettano al Vice Presidente.

Art. 27 – SEGRETARIO – VICE SEGRETARIO

Il Segretario con funzioni di Direttore, avvalendosi della collaborazione del Vice Segretario che, in sua assenza o impedimento può sostituirlo, cura la puntuale esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, e provvede alla gestione Amministrativa, Organizzativa e ai compiti di Segreteria.

Art. 28 – AMMINISTRATORI – CAUZIONE – RIMBORSI

Ai Consiglieri ed a coloro che sono incaricati di attuare le iniziative del Circolo possono essere effettuati rimborsi e riconoscimenti ai sensi dell’art. 2389 c.c., secondo le indicazioni del Consiglio.

Art. 29 – RISCOSSIONI – PAGAMENTI

I pagamenti sono – di norma – effettuati con firma congiunta del Presidente – o in sua assenza dal Vice Presidente – e di uno dei Consiglieri a ciò delegati dal Consiglio.
Le riscossioni potranno essere quietanzate, con firma singola, dal Presidente o dal Segretario (o, se entrambi assenti, dai rispettivi Vice)

Art. 30 – COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra i soci o non soci, iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
Il Collegio dei sindaci, oltre ai compiti previsti dall’art. 2403 del c.c., esercita il controllo contabile come stabilito dall’art. 2409 bis del c.c.
I Sindaci effettivi, il Presidente ed i Sindaci supplenti vengono eletti dai soci, sulla base di un Collegio unico nazionale, previa presentazione di candidature individuali, e votazione con singola preferenza.
Il Collegio dei Sindaci viene eletto ogni qualvolta si procede al rinnovo degli organi statutari e dura in carica per tre esercizi.
Per le elezioni valgono le norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Elettorale.
In assenza totale o parziale di candidature per ricoprire l’incarico di Sindaco, l’Assemblea ordinaria può decidere di affidare a nominativi non soci – purchè iscritti nel Registro dei Revisori legali – le funzioni proprie dei Sindaci.
I Sindaci sono rieleggibili e per la loro durata nell’ufficio si osservano le disposizioni di legge che ne regolano l’attività.
Il compenso dei componenti il Collegio è fissato dall’Assemblea Generale.
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono inoltre assistere alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e dei Regolamenti adottati, in relazione ai quali gli vengono conferiti tutti i necessari specifici poteri e responsabilità onde esercitare compiutamente l’attività di controllo – sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo funzionamento. I sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 31 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l’organo cui sono devolute funzioni istruttorie e giudicanti in relazione ad eventuali infrazioni commesse dai soci riguardo le norme dello Statuto, nonché rispetto alle previsioni contenute nei regolamenti interni, di volta in volta, varati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra i soci della cooperativa, che abbiano almeno quaranta anni di età.
Il Collegio dei Probiviri viene eletto, sulla base di un Collegio unico nazionale, previa presentazione di candidature individuali, e votazione con singola preferenza, in concomitanza con l’elezione degli altri Organi sociali e dura in carica tre esercizi.
Il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente, in riunione plenaria, scegliendolo tra i membri effettivi.
Le riunioni del Collegio sono valide se sono presenti almeno tre membri.
Il Collegio dei Probiviri, può proporre o comminare direttamente ai soci le seguenti sanzioni:

  1. la deplorazione;
  2. la sospensione;
  3. l’esclusione.

Le sanzioni di cui ai punti a) e b) possono essere adottate direttamente dal Collegio dei Probiviri; la sanzione di cui al punto c) va intesa come proposta al Consiglio di Amministrazione che assumerà le relative decisioni, dopo aver sentito il socio interessato.
Delle riunioni e delle decisioni assunte deve essere di volta in volta redatto verbale che, sottoscritto dai partecipanti, sarà conservato in un apposito libro.
Il proboviro effettivo che risulti assente ingiustificato per tre sedute di seguito del Collegio stesso, sarà considerato decaduto e sostituito dal primo proboviro supplente.
Quest’ultimo sarà sostituito con il primo dei non eletti disponibile ad assumere l’incarico.

Art. 32 – CIRCOLI TERRITORIALI E SEZIONI

Le attività del Circolo possono essere svolte, a livello territoriale (provinciale, interprovinciale, regionale, interregionale e/o sovranazionale), tramite apposite strutture denominate Circoli Territoriali e a livello centrale tramite Sezioni
Circoli Territoriali potranno essere costituiti nelle realtà individuate dal Consiglio di Amministrazione su criteri di presenza consistente di iscritti o loro potenziale significativo sviluppo.
I Circoli Territoriali, possono gestire autonomamente iniziative locali in favore dei soci, non in contrasto con quelle espletate centralmente, sulla base di stanziamenti annui loro attribuiti.
Le Sezioni possono essere attivate a livello centrale su base tematica e purché rappresentino un consistente numero di soci effettivi.
La relativa costituzione deve essere motivatamente richiesta e successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Circoli Territoriali e Sezioni presentano annualmente al Consiglio di Amministrazione, per la relativa approvazione, i propri preventivi e consuntivi di gestione.
L’attività di entrambi è sottoposta al controllo del Consiglio di Amministrazione, tramite un Consigliere designato dal Consiglio Stesso
La disciplina delle attività dei Circoli e delle Sezioni è dettagliata in apposito unico Regolamento, emanato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 – RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle normative in materia.

Art. 34 – SCIOGLIMENTO

Ove si addivenga, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, allo scioglimento ed alla liquidazione del Circolo, la determinazione del numero dei liquidatori, la loro nomina, le relative attribuzioni e le modalità e le condizioni della liquidazione saranno deliberate dalla stessa Assemblea dei soci che ha deciso lo scioglimento del Circolo, come per legge.
In tal caso vige l’obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35 – NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entra in vigore a far tempo dalla data di approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea dei Soci.

Firmato: Stefano Pastori – Presidente
Legalizzato: Luigi Viglione – Notaio